Calciopoli bis, le schede svizzere costano caro: pioggia di squalifiche
Ancora sentenze e squalifiche per Calciopoli, stavolta per il secondo filone emerso dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Napoli. La commissione disciplinare nazionale della Figc, presieduta dall'avv. Sergio Artico ha irrogato le seguenti sanzioni: 1 anno e 2 mesi di inibizione per Luciano Moggi e 4 anni per Mariano Angelo Fabiani. Squalifiche di 1 anno e 6 mesi per gli arbitri Tiziano Pieri, Salvatore Racalbuto, Stefano Cassarà, Antonio Dattilo, Paolo Bertini, Marco Gabriele e per l'assistente Marcello Ambrosino. Sei mesi a Massimo De Santis. Nessuna sanzione invece per Gianluca Paparesta e per il padre Romeo. Bertini e Pieri peraltro sono ancora in attività mentre gli altri direttori di gara si erano già fermati a causa del primo filone di Calciopoli.
La sentenza fa riferimento al deferimento del 23 aprile 2008 per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, per - si legge nel dispositivo - ''avere costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi e il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA'' attraverso contatti intercorsi tramite utenze SIM estere (svizzere) in prossimità di sorteggi arbitrali, di gare e al termine dello svolgimento delle stesse.
"La violazione dell'art. 1 comma 1 del codice di giustizia sportiva sta nel fatto di aver costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra Luciano Moggi e Mariano Fabiani, da una parte, e gli associati AIA coinvolti''. Comincia cosi' il dispositivo della sentenza della commissione disciplinare della Figc, presieduta dall'avvocato Sergio Artico, sul secondo filone di Calciopoli, quello che fa riferimento alle cosiddette ''schede sim'' che Moggi e Fabiani hanno consegnato agli arbitri per avere con loro colloqui segreti. ''Risulta, infatti, che in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento, e in prossimità delle gare e successivamente ad esse - si legge nelle motivazioni della sentenza - sono intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilità del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilità degli altri deferiti, associati AIA''.
Secondo la disciplinare non ci sono dubbi sulla volontà dei soggetti ad eludere le intercettazioni ricorrendo a schede
svizzere: "E' evidente che l'utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad eludere la possibilità
di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni - dice ancora il dispositivo - ancora più censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che impone loro di tenere una condotta leale e trasparente.
Tale condotta integra a pieno la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, tanto più grave perché commessa in
concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di calcio (la Juventus di Moggi) e chi è stato posto dal sistema
sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal campo. Pertanto l'aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato, nonché l'aver accettato di farne parte, realizza di per sé la violazione dell'art. 1, comma 1, Cgs (codice di giustizia sportiva)''.
6 agosto 2008