Calciopoli, il Tar del Lazio respinge il ricorso di Luciano Moggi
Il Tar del Lazio ha ritenuto legittimi gli atti che hanno portato alla squalifica per cinque anni da tutte le cariche federali e l'ammenda di 50 mila euro inflitta nel luglio 2006 all'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi nell'ambito di Calciopoli. I giudici della III sezione ter, presieduti da Italo Riggio hanno emesso oggi la loro sentenza con la quale hanno respinto il ricorso amministrativo proposto dallo stesso Moggi per contestare quella decisione.
Luciano Moggi si era rivolto al Tar del Lazio per impugnare la decisione della Corte federale della Figc del 25 luglio 2006, nella parte in cui è stata confermata la sanzione inflitta nei suoi confronti dalla Commissione d'appello federale il 14 luglio 2006. I legali di Big Luciano contestavano anche l'inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta di radiazione dalla Figc, e l'ammenda di 50 mila euro per illecito sportivo commesso nel periodo in cui era dg della Juventus nonchè il lodo arbitrale del 7 marzo 2006 con il quale la Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia creata contro la decisione della Corte federale.
Sulla questione di illegittimità dell'intero sistema probatorio del procedimento sportivo, basato sulle intercettazioni telefoniche delle sue utenze, e in particolar modo sul fatto che in ambito processuale solo alcune delle stesse intercettazioni sarebbero state utilizzate, i giudici amministrativi, hanno rilevato che «le intercettazioni raccolte sono certamente sufficienti e supportare l'intero impianto probatorio con la conseguenza che, ove pure ne fossero state aggiunte altre, la conclusione non muterebbe».
Non solo: per il Tar «l'interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti Moggi è adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale». Per il Tar, infine, è escluso che «le intercettazioni sulle quali gli organi di giustizia sportiva si sono basati per comminare le sanzioni non siano idonee ad assurgere a prova dell' illecito contestato a Moggi».
19 marzo 2008