Gibilisco voleva il doping: sentenza shock per l'ex campione del mondo
Giuseppe Gibilisco si rivolse al dottor Carlo Santuccione per procurarsi doping. Questo emerge dalle motivazioni della sentenza del G.u.i. che ha squalificato per due anni l'ex campione del mondo di salto con l'asta. Nella sentenza si fa riferimento al «contorto e inaffidabile comportamento processuale di Gibilisco, che è incorso più volte in contraddizioni e menzogne»: a partire dal suo legame con Santuccione. Gibilisco, scrive il Gui, «ha ammesso di avere appreso dalla stampa che il dottor Santuccione era indagato per fatti di doping dall'Autorità Giudiziaria», ma continua a frequentarlo. «In realtà - si legge ancora nella sentenza - Gibilisco sapeva benissimo chi era Santuccione sin dall'inizio della sua frequentazione: la prova di ciò è anche nel fatto che l'atleta nascose alla Guardia di Finanza e alla federazione che si era affidato alle cure del medico di Pescara proprio per timore che si potessero attribuire i suoi successi sportivi al doping».
Ecco, di seguito, il testo integrale della sentenza:
GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING
N° 12/07
così composto:
Dott. Francesco Plotino Presidente Relatore
Avv. Luca Fiormonte Vice Presidente
Dott. Luca Amato Componente giuridico ordinario
Avv. Silvia Chiappalupi Componente giuridico ordinario
Avv. Luigi Di Maio Componente giuridico ordinario
Avv. Prof. Luca Marafioti Componente giuridico ordinario
Dott. Antonio Marra Componente giuridico ordinario
Prof. Ercole Brunetti Componente tecnico non votante
Prof. Marcello Chiarotti Componente tecnico non votante
Dr.ssa Diana Bianchedi Componente tecnico atleta non votante
DECISIONE
sul ricorso proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping (U.P.A.) del C.O.N.I. in data 3 ottobre 2007
AVVERSO
la decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) adottata nella riunione del 12 settembre 2007
La Procura della Repubblica di Roma nell’ambito del procedimento penale denominato "Oil For drug", relativo a fatti di doping sportivo previsti e sanzionati dall’art. 9 L. 376/2000, delegava nel 2004 al Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Firenze il compimento di indagini riguardanti anche l’atleta Giuseppe Gibilisco. Da alcune intercettazioni telefoniche risultavano rapporti tra Gibilisco e il medico Carlo Santuccione per cui il 10 maggio 2004 veniva effettuata una intercettazione ambientale audio-video nello studio medico del dr. Santuccione. La trascrizione della registrazione audio effettuata dai Carabinieri evidenziava un contesto caratterizzato da molte frasi definite incomprensibili dagli stessi operanti, con pochi riferimenti chiari. E’ opportuno precisare al riguardo che la Procura della Repubblica di Latina – cui quella di Roma trasmise per competenza gli atti relativi a Gibilisco – ha disposto una consulenza tecnica per una più precisa trascrizione della registrazione predetta. Da tale trascrizione, pur permanendo la incomprensibilità di molte frasi, emergevano chiaramente i seguenti dati attendibili:
1) un contesto generale in cui Gibilisco e Santuccione parlano di diete, medicinali, integratori alimentari,
2) un riferimento di Santuccione al "Testovis", un prodotto a base di testosterone;
3) un riferimento di Santuccione e Gibilisco all’ "IG".
Santuccione dice:" La sera pigli IG". Sulla piena disponibilità del Santuccione a prescrivere sostanze vietate una conferma dell’intercettazione proviene dallo stesso Gibilisco, il quale nell’interrogatorio reso ai Carabinieri il 15/07/2004 ha dichiarato "Il dr. Santuccione, proprio in occasione della visita del 10 maggio,
mi consigliò di assumere il GH. Tra l’altro, in un’altra occasione il dr. Santuccione mi aveva detto che da studi americani la somministrazione a basse dosi di GH e testosterone anche a persone normali non praticanti lo sport provoca effetti benefici sull’organismo". Va qui rilevato che la sigla GH significa Growing Hormon, ossia ormone della crescita, sostanza costituente doping. Gibilisco aggiungeva che a tutela della sua salute non aveva mai assunto quelle sostanze. Successivamente, nell’interrogatorio del 5/7/2007 reso al Procuratore Antidoping, dichiarerà, contraddicendosi, che il dr. Santuccione non gli aveva mai consigliato sostanze vietate. Risulta inoltre dalla trascrizione che i due parlano dei controlli antidoping a sorpresa, delle loro modalità – cioè su urina e sangue o solo su urina – e sui tempi di effettuazione. Infine, i due discutono su iniezioni sottovena e sottocute. violazione della normativa antidoping, avendo il Giudice di Appello del tutto ignorato l’art. 2.2. del Codice WADA secondo cui "è sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia cercato di usarli per commettere una violazione del regolamento antidoping". Il decreto di archiviazione del GIP di Latina non è vincolante per la giustizia sportiva, anche perché esclude soltanto che sia emersa la prova di doping consumato; carenza di motivazione in quanto la decisione impugnata non aveva preso in alcuna considerazione e non aveva perciò analizzato i molteplici elementi di prova posti a base della condanna di primo grado, elementi di prova che il ricorso nuovamente elencava, giudicandoli senz’altro idonei ad integrare il tentativo;contraddittorietà della motivazione in quanto, dopo avere riaffermato l’autonomia della giustizia sportiva, aveva basato la motivazione sulla nozione di tentativo desunta dall’art. 56 Cod. Pen. Il ricorso concludeva chiedendo, in riforma dell’impugnata decisione, l’affermazione della responsabilità di Gibilisco in ordine all’addebito disciplinare contestatogli e l’irrogazione della sanzione della squalifica per anni due.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
E’ opportuno ribadire i principi che regolano i rapporti tra l’Ordinamento sportivo e altri Ordinamenti, principi sui quali nel caso in esame le parti in teoria si sono dette d’accordo ma che non sempre risultano applicati correttamente. L’ordinamento sportivo è costituito da una serie di norme e da alcuni Enti ed Autorità che hanno carattere di
Tale autonomia è sancita dagli artt.1, 2 e 3 L. 17-10-2003 n.280: "La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia del diritto sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale". La stessa legge stabilisce i limiti di tale autonomia, che è soggetta alle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario. L’ordinamento sportivo, perciò, deve ricercare anzitutto in se stesso la regola o le regole dei rapporti che si svolgono al suo interno e che sono diversi da quelli disciplinati dal Codice Penale e dal Codice Civile. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il Codice Mondiale Antidoping adottato dal C.O.N.I. e i vari Regolamenti antidoping, dettando una serie di precetti e di relative sanzioni, hanno la finalità di tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e di promuovere la salute, la lealtà e la parità di trattamento di tutti gli atleti del mondo. allo stato, non consentono di sostenere l’ipotesi che il Gibilisco abbia assunto sostanze dopanti".doping consumato, non quello tentato. Il Procuratore della Repubblica e il GIP di Latina non si sono posti neppure il problema del tentativo, che non è mai stato menzionato né in fatto né in diritto, e in ordine al quale non è stata espressa nessuna argomentazione. In altre parole, la prospettiva e la finalità in vista delle quali hanno indagato e adottato le proprie conclusioni le Autorità giudiziarie di Latina sono in gran parte diverse da quelle del presente procedimento sportivo. Conseguentemente, anche i fatti posti a base del decreto di archiviazione sono parzialmente diversi da quelli che sorreggono l’addebito di tentato doping e non lo escludono, tanto meno con efficacia vincolante.si sia cercato di usarli per commettere una violazione delle regole antidoping". Per obbiettività e completezza deve aggiungersi che l’Appendice al Codice WADA – che è parte integrante del Codice stesso – precisa nei seguenti termini la definizione di tentativo: "intraprendere deliberatamente un’iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione delle regole antidoping".consapevolmente. Gibilisco sapeva chi era e che cosa praticava il dr. Santuccione: egli stesso ha ammesso di avere appreso dalla stampa nel luglio 2003 che il dr. Santuccione era indagato per fatti di doping dall’Autorità Giudiziaria. E, tuttavia, continuò a frequentarlo almeno sino al 10 maggio 2004, data della intercettazione ambientale nello studio del medico. Ma in realtà Gibilisco sapeva benissimo chi era Santuccione sin dall’inizio della sua frequentazione: la prova di ciò è, non solo nella fama di Santuccione nell’ambiente sportivo, ma anche nel fatto che l’atleta nascose alla Guardia di Finanza e alla Federazione che si era affidato alle cure del medico di Pescara proprio per timore che si potessero attribuire i suoi successi sportivi al doping.
L’introduzione del Codice Wada, adottato dal C.O.N.I. nelle Norme Sportive Antidoping, recita tra l’altro: "Le Norme Sportive Antidoping italiane, adottate dal CONI, sono le norme che disciplinano le situazioni in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati e i licenziati … sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive". I Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali dispongono che gli stessi Statuti "devono espressamente prevedere l’adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI" (art. 1.1°).
L’art. 30, dopo avere ribadito che le Federazioni Sportive Nazionali devono adeguare gli Statuti e i Regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI, aggiunge: "Poiché la lotta al doping presenta aspetti comuni a tutte le Federazioni, va perseguito l’obbiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisione dei Giudici Sportivi".
La conclusione che discende da tutto quanto precede è univoca: unica fonte di diritto sportivo in materia di doping è il Codice Wada con i relativi allegati, adottato dal CONI.
Per quanto in particolare concerne i rapporti del diritto sportivo con il diritto penale, va ribadito quanto, indirettamente ma chiaramente, risulta dalla esposizione precedente: non sempre un illecito sportivo costituisce reato e non ogni reato costituisce illecito sportivo.
Nella specie la difesa dell’atleta ha sostenuto, anche nel corso della discussione dibattimentale, che il decreto di archiviazione del GIP di Latina, nel prosciogliere Gibilisco dal reato di doping, costituisce decisione vincolante per il Giudice sportivo, pur se l’incolpazione in sede sportiva non è di doping consumato bensì di tentativo di doping. Tale tesi è infondata, non solo perché contraddice il principio dell’autonomia e della specificità del diritto sportivo, ma anche perché non è aderente al testo del citato decreto di archiviazione. Il provvedimento del Giudice ordinario, infatti, con una motivazione molto sommaria, pur ammettendo "sospetti legittimi" in ordine alla versione fornita dall’indagato sui suoi rapporti con il dr. Santuccione, conclude nel senso che "gli accertamenti,
Orbene, pur prescindendo dal rilevare che dopo la data del decreto di archiviazione (11-5-2005) sono state svolte ulteriori indagini dalla Procura antidoping, sicché è stata superata la situazione processuale ("allo stato") di cui al decreto, sta di fatto che il Giudice ordinario ha escluso soltanto il
Tutto ciò premesso, deve affermarsi che l’intera impostazione della pronuncia assolutoria di secondo grado è erronea e contraddittoria. La Commissione di Appello Federale ha, invero, contraddicendo l’iniziale riaffermazione dell’autonomia del diritto sportivo, posto a base della propria decisione la nozione di tentativo – "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" – desunta, sic et simpliciter, dall’art. 56 Cod. Pen., senza minimamente argomentare, come invece ha fatto giustamente il primo Giudice, in merito alla norma di cui all’art. 2.2 del Codice Antidoping, che definisce il tentativo di doping e che deve essere applicato nella specie.
L’art. 2.2 citato, intitolato "Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito" recita: "Il successo o il fallimento dell’uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. E’ sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o
E’ chiaro, dunque, che il concetto di "cercare di usare una sostanza vietata" implica il compimento di uno o più atti con la volontà di "cercare" una sostanza vietata al fine di usarla. E’, questa, una formula volutamente diversa da quella dell’art. 56 Cod. Pen., della quale non vi è traccia nelle definizioni di tentativo contenute nel Codice Antidoping. Alla luce della esposta nozione di doping tentato va esaminata e valutata la posizione di Gibilisco. Il primo problema che il Giudice non può non affrontare concerne il motivo per il quale Gibilisco si rivolse al dr. Carlo Santuccione e lo frequentò per finalità terapeuticosanitarie con una notevole assiduità. L’atleta, che aveva la sua base di allenamento a Formia e che poteva disporre per le sue esigenze sanitarie di due strutture composte di medici specialisti, quella della Guardia di Finanza e, soprattutto, quella della Federazione Italiana di Atletica Leggera, preferì affidarsi ad un medico esterno con studio in quel di Pescara. La circostanza che più rileva è che non si trattava di un medico sportivo famoso per la sua serietà e bravura, il che avrebbe forse spiegato la decisione di Gibilisco, bensì, al contrario, di un medico noto nell’ambiente sportivo per essere stato nel 1995 inibito dall’attività per cinque anni in seguito a fatti di doping.
Dagli atti del presente procedimento, e in particolare dalla "Scheda di valutazione medico-agonistica" sequestrata dai Carabinieri al ciclista Quagliarello, sulla quale si tornerà in seguito, e dalla deposizione dell’altro ciclista, Giulio Salvatori, emerge in modo netto la personalità del dr. Carlo Santuccione. Questi era pienamente disponibile a somministrare, e in effetti era solito somministrare agli atleti che si rivolgevano a lui, sostanze vietate idonee ad incrementare le prestazioni sportive degli stessi. Il dr. Santuccione si dimostrava particolarmente abile nello stabilire le dosi delle singole sostanze e i tempi di assunzione, in modo da eludere eventuali controlli. Lo stesso Gibilisco, interrogato dai Carabinieri, ha dovuto ammettere, come si è ricordato in precedenza, che il dr. Santuccione gli consigliò di assumere il GH, ossia l’ormone della crescita, e il testosterone. La successiva ritrattazione di tale dichiarazione non è credibile e serve solo a dimostrare il contorto e inaffidabile comportamento processuale di Gibilisco, che è incorso più volte in contraddizioni e menzogne.
Il ciclista Salvatori (il cui interrogatorio come indagato, alla presenza del difensore, è pienamente utilizzabile in questa sede) ha dichiarato, come pure si è ricordato, che Santuccione lo pose di fronte ad un bivio: o assumere sostanze vietate per incrementare le sue prestazioni sportive oppure continuare a non ottenere risultati. Il Salvatori ha aggiunto di avere ricevuto dal Santuccione indicazioni per l’assunzione di molteplici sostanze dopanti: Epo (eritropoietina), GH (ormone della crescita), Synacthen (ormone ipofisario), Profasi (gonadotropina), Andriol (testosterone). Dunque, è ad un simile soggetto che Gibilisco – a suo dire su consiglio di un ignoto ciclista – si affidò
Dunque, egli ben sapeva che Santuccione somministrava sostanze dopanti. Gibilisco non ha saputo giustificare in modo credibile il motivo per il quale si rivolse al Santuccione e lo frequentò con notevole assiduità, adducendo la necessità di ottenere la prescrizione di integratori leciti di cui riteneva aver bisogno e che il medico sociale della Federazione gli aveva negato. La spiegazione non ha alcuna credibilità perché non vi era nessun bisogno di rivolgersi proprio al dr. Santuccione, noto per fatti di doping, al fine di ottenere integratori alimentari leciti. L’analisi svolta conduce ad una sola obbligata conclusione: Gibilisco si rivolse al dr. Santuccione non solo per ottenere integratori alimentari ma, altresì, per la prescrizione di sostanze, anche vietate, capaci di incrementare le sue prestazioni sportive. Questo grave elemento di prova a carico dell’atleta è confermato e corroborato da altre, non meno importanti, circostanze.gli consigliò di assumere il GH e gli decantò l’efficacia dell’azione combinata di GH e testosterone).no nel test non viene"; e così rassicura Santuccione che l’analisi dell’urina non rivela la presenza della sostanza di cui parlano.tutte le iniziali predette coincidano con la prima lettera di sostanze vietate, ossia "Andriol", "Profasi", "GH", "IGF", "Lutrelef". Orbene, tre delle stesse inziali – A. – P. – G. – si ritrovano nell’agenda di Gibilisco: non è certo arbitrario sostenere che esse stiano ad indicare le medesime sostanze dopanti che Santuccione era solito prescrivere (Andriol, Profasi, GH) e aveva prescritto al Quagliarello.
Va, al riguardo, riservata particolare attenzione alle risultanze della più volte citata intercettazione ambientale, con riferimento alla non contestabile e non contestata trascrizione operata dal consulente della Procura di Latina, integrata dalle ammissioni dello stesso Gibilisco. Dalla predetta trascrizione emerge con tutta evidenza che il dr. Santuccione consigliò a Gibilisco di assumere il GH (ormone della crescita), l’IG ("la sera pigli IG"), che va identificato nell’IGF (precursore dell’ormone della crescita), il testosterone ("testovis…; e subito dopo "Prima facciamo due unità da quattromila, poi ci regoliamo").
Non si riesce a comprendere perché il dr. Santuccione avrebbe consigliato a Gibilisco di assumere le predette sostanze dopanti se lo stesso Gibilisco non le avesse richieste, sia pure non specificamente. Del tutto inattendibile è la tesi difensiva secondo cui Santuccione abbia tenuto una sorta di "lezione" sul doping a puro titolo informativo: tesi smentita, oltre tutto, dalla più volte richiamata ammissione di Gibilisco, che assume valore probatorio determinante (Santuccione
Da un passo dell’intercettazione risulta che Santuccione indica a Gibilisco i tempi dell’assunzione di determinate sostanze e successivamente si informa sui "controlli a sorpresa" che Gibilisco subiva ("Ti continuano a fare controlli a sorpresa ogni settimana"). Gibilisco precisa "ogni dieci-quindici giorni". Lo scrupoloso dr. Santuccione insiste "Fanno urina e sangue"?; Gibilisco: "Solo urina …
Orbene, è chiaro che nei passi citati non si parla a titolo informativo e in astratto dei controlli antidoping in genere, bensì in modo specifico dei controlli a sorpresa su Gibilisco e del modo di eluderli. Il che trova un’unica spiegazione: Gibilisco intendeva assumere sostanze dopanti e parla con il suo medico della necessità di eludere i controlli a sorpresa.
Altro tassello del quadro probatorio è costituito dalle annotazioni sull’agenda sequestrata a Gibilisco. Al riguardo giova una premessa: come si è già ricordato nella esposizione in fatto, al ciclista Quagliarello fu sequestrata dai Carabinieri una Scheda composta da due pagine manoscritte dal dr. Carlo Santuccione. Questi aveva redatto di suo pugno un schema farmacologico con l’indicazione delle sostanze da assumere, delle dosi consigliate e dei tempi di assunzione. Le sostanze erano indicate con le iniziali A – P – G – IG – L ed è molto significativo che
Interrogato dai Carabinieri sul significato delle iniziali annotate nella sua agenda, Gibilisco ha dichiarato che esse si riferivano a diversi tipi di allenamento ma non ha saputo specificare quali. Il che è molto strano, avendo egli stesso scritto le iniziali e praticato gli allenamenti che, a suo dire, esse stavano ad indicare. La mancata spiegazione da parte di Gibilisco non può che rafforzare la convinzione che le iniziali in esame stessero ad indicare sostanze vietate. Né tale conclusione può essere posta in dubbio dal fatto che Gibilisco, resosi conto del significato accusatorio della sua mancata spiegazione, abbia fatto pervenire tardivamente (tre anni dopo) al Procuratore Antidoping un programma di allenamenti cui, a suo dire, avrebbero fatto riferimento le iniziali in discorso. Senonché l’esame accurato di tale programma non rivela alcun collegamento fra i vari tipi di allenamento e le lettere iniziali in discorso. L’espediente difensivo, pertanto, non assume alcun rilievo idoneo ad invalidare l’assunto accusatorio.
La doverosa analisi della linea difensiva adottata da Gibilisco, contrassegnata da reticenze, contraddizioni ed evidenti menzogne, costituisce la conferma che egli ha voluto occultare la reale natura dei rapporti intercorsi con il Santuccione e che tali rapporti non erano leciti.
P.Q.M.
Il G.U.I., sul ricorso proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la decisione della Commissione di Appello Federale della F.I.D.A.L., in data 12 settembre 2007, visto l’art. 2.2. del Codice Mondiale Antidoping, in riforma della predetta decisione, dichiara Giuseppe Gibilisco responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli e, per l’effetto, lo condanna alla sanzione della squalifica di anni 2 (due) dedotto il pre-sofferto.
Si riserva il termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni.
Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla F.I.D.A.L., alla Federazione Internazionale e alla W.A.D.A
Roma lì, 26 ottobre 2007
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Plotino
Anzitutto, Gibilisco non ha voluto indicare il nome della persona che per prima gli consigliò di rivolgersi a Santuccione. La ragione di tale reticenza è evidente: il nome in questione avrebbe potuto proiettare luce sull’indagine e forse svelare il motivo della scelta del medico di Pescara.
Gibilisco tiene poi accuratamente nascosta sia al Comandante del Nucleo Atleti della Guardia di Finanza Cap. Di Paolo sia al medico sociale della Federazione di Atletica Leggera la frequentazione con Santuccione: temeva, infatti, come egli stesso ha ammesso, che si potesse pensare che assumesse sostanze dopanti. Dal che emerge la sua piena consapevolezza che il dr. Santuccione era dedito a pratiche dopanti. Gibilisco ha dovuto ammettere che nella prima metà del 2003 apprese dalla stampa che Santuccione era indagato dall’Autorità Giudiziaria sui fatti di doping. Ma non è mai stato in grado di giustificare in modo attendibile perché continuò a frequentare lo studio del medico almeno fino al maggio 2004.
Nel primo interrogatorio al Procuratore Antidoping Gibilisco, dopo avere confermato le dichiarazioni rese ai Carabinieri, si rifiuta di rispondere ulteriormente. Nel secondo interrogatorio allo stesso Procuratore, resosi conto della gravità di una precedente ammissione ai Carabinieri ("Il dr. Santuccione, proprio in occasione della visita del 10 maggio, mi consigliò di assumere il GH"), la ritratta ("Il dr. Santuccione non mi ha mai consigliato di assumere sostanze vietate"), senza peraltro spiegare la ragione della grave contraddizione e della prima ammissione. Gibilisco mente ancora quando afferma di non essere stato sottoposto ad azione disciplinare dalla GdF per avere omesso di comunicare che si era affidato alle cure di un medico esterno. E mente in modo clamoroso nel corso del dibattimento di primo grado, quando, alla domanda su che cosa avesse trovato in più nel dr. Santuccione rispetto al dr. Fischetto o alle strutture federali e della GdF, risponde: "Non conosco le due strutture". Gibilisco, come in precedenza si è ricordato, non fornisce adeguate spiegazioni né circa il colloquio con il dr. Santuccione intercettato dai Carabinieri né in merito alle lettere iniziali annotate nella sua agenda.
Dall’insieme di tali dichiarazioni reticenti, contraddittorie e menzognere non può non trarsi ulteriore argomento a conferma della colpevolezza di Gibilisco in ordine all’addebito contestatogli. Di tutti gli argomenti di segno accusatorio sopra esposti non vi è adeguata analisi o addirittura neppure menzione nella decisione impugnata, sicché pienamente fondato è il motivo di ricorso imperniato sulla carenza di motivazione. Peraltro, la scarna motivazione adottata, come si è già posto in rilievo, è parzialmente contraddittoria. Conseguentemente la decisione impugnata va riformata. Occorre però esaminare un ultimo argomento difensivo. Il difensore dell’incolpato ha sostenuto in via subordinata che, anche volendo tutto concedere all’accusa, pur ammettendo cioè l’esistenza del tentativo di doping, risulterebbe la "rinuncia" da parte dell’atleta, il quale pertanto non sarebbe punibile, secondo la clausola contenuta nell’appendice al Codice Wada sotto la voce "Tentativo" ": non vi sarà alcuna violazione delle regole antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso". La prova della rinuncia al tentativo da parte di Gibilisco sarebbe costituita dal fatto che dopo la gara del 15-2-2004 nel meeting di Donetsk (Ucraina) egli fu sottoposto con esito negativo a controllo antidoping, mentre, se avesse assunto le sostanze indicate con le iniziali A. P. G. annotate nella sua agenda nei giorni 7 – 14 febbraio 2004, ossia nei giorni immediatamente precedenti la gara, sarebbe risultato inevitabilmente positivo.
L’argomento è suggestivo ma non regge ad una attenta valutazione. Anzitutto va affermato che, secondo i principi di tutti gli ordinamenti giuridici, la rinuncia, a qualsiasi evento si riferisca, deve consistere in un atto preciso, chiaro, non equivocabile; in un atto, cioè, che manifesti la volontà determinata e univoca di non avvalersi di una certa prerogativa. Ebbene, nel corso del rapporto pluriennale con il dr. Santuccione il Gibilisco non ha mai manifestato tale volontà; anzi, al contrario, con il contegno di cui si è ampiamente parlato ha in ogni occasione dimostrato la sua ferma determinazione di avvalersi delle prestazioni del dr. Santuccione. Quanto al singolo episodio citato dalla difesa, a parte il fatto che esso non può assumere valore e significato generale, lo stesso non è probante: ben sapendo di dover gareggiare il 15-2-2004, Gibilisco ha sicuramente adottato tutte le precauzioni, secondo i costanti suggerimenti di Santuccione, per non risultare positivo all’eventuale controllo antidoping. E’ del tutto impensabile che egli, sotto l’esperta guida di Santuccione, potesse esporsi ad un simile rischio. In conclusione, manca la prova certa e convincente che, in un determinato momento, Gibilisco abbia manifestato la sua ferma e univoca volontà di rinunciare definitivamente al tentativo di doping. Anzi, se si tiene presente il contenuto dell’intercettazione ambientale del 10 maggio 2004 si deve affermare che tale volontà risulta decisamente smentita.
autonomia e specificità rispetto agli altri rami del Diritto, e in particolare rispetto al Diritto penale, al Diritto civile, al Diritto amministrativo e al Diritto del Lavoro.
Il 26 maggio 2004 i Carabinieri eseguivano una perquisizione nell’abitazione di Gibilisco e sequestravano:
a) un’agenda 2004 con prescrizioni mediche redatte – a detta di Gibilisco – dal dr. Santuccione;
b) un involucro relativo al prodotto "Supradyn" comprendente una capsula anonima di colore bianco e verde .
In proposito va precisato che altra consulenza disposta dalla Procura di Latina ha accertato che la capsula conteneva mg 247,7 di caffeina, sostanza cancellata dall’elenco di quelle proibite con Decreto 16-1-2004 del Ministro della Salute. Quanto alle annotazione dei farmaci riportate sull’agenda, la stessa consulenza, concludeva non essere state individuate sostanze biologicamente o farmacologicamente attive vietate dalla legge. Tuttavia la consulenza non si pronunciava – né poteva farlo – sul significato di alcune lettere iniziali – A.P.G. – annotate in corrispondenza di vari giorni di febbraio. Secondo i Carabinieri si tratterebbe delle iniziali di tre sostanze vietate: Andriol (testosterone), Profasi (gonadotropina) e GH (ormone della crescita). A sostegno di tale interpretazione i Carabinieri producevano un verbale di perquisizione a carico del ciclista Quagliarello e un verbale di interrogatorio di altro ciclista, Giulio Salvatori, compagno di squadra di Quagliarello. Dal primo verbale risulta il rinvenimento e sequestro di una "Scheda di valutazione medico-agonistica" costituita da una piccola cartella intestata all’indagato con due pagine manoscritte dal dr. Carlo Santuccione. All’interno della scheda vi era uno schema manoscritto di pugno del dr. Santuccione recante le sigle "A" - "P" - "G" - "IG" - "L" suddivise in colonne con l’apposizione, ad intervalli, di due puntini ( . . ) e di alcune cifre e frazioni (1/2, 1, 3). Il sistema dei due puntini, secondo una intercettazione ambientale, starebbe a significare "una la mattina ed una la sera". La tabella, secondo l’interpretazione degli inquirenti, starebbe ad indicare sostanze vietate e cioè "Andriol", "Profasi", "Gonasi", "IGF", "Lutrelef". L’IGF è un precursore del GH, ormone della crescita, Profasi e Gonasi contengono gonadotropina, Lutrelef altro ormone, la gonadorelina. Il ciclista Giulio Salvatori, interrogato dai Carabinieri il 2 luglio 2004, dichiarava tra l’altro:
1) di aver frequentato lo studio del dr. Santuccione, il quale gli disse che si trovava di fronte ad un bivio: o decideva di assumere determinate sostanze vietate per
incrementare le sue prestazioni sportive oppure avrebbe continuato a non ottenere risultati;
2) di avere ricevuto dal Santuccione indicazioni per l’assunzione di sostanze quali EPO, GH, Synacthen, Profasi, Andriol. Il Synacthen contiene l’ormone della tetracosactide. Il dr. Santuccione, continuava, non rilasciava prescrizioni scritte, ma utilizzava dei bigliettini sui quali riportava schemi posologici codificati con l’iniziale della sostanza e alcuni pallini indicanti il dosaggio da assumere;
3) di avere ricevuto dal dr. Santuccione in occasione dell’intercettazione ambientale del 22 aprile 2004 le indicazioni di sostanze risultanti dalla stessa intercettazione, Gonasi e Synacthen.
Interrogato dai Carabinieri il 15 luglio in qualità di indagato alla presenza del difensore di fiducia, Gibilisco dichiarava tra l’altro:
1) di essersi avvalso delle prestazioni del dr. Carlo Santuccione dalla fine del 2002 inizi 2003, quando, avendo egli lamentato di essere poco seguito dal punto di vista sanitario, un ex ciclista di cui non ricordava il nome, gli aveva suggerito di rivolgersi al dr. Santuccione;
2) di non avere mai comunicato al comandante del 1° Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, di cui faceva parte, né mediante l’apposito modulo firmato, come prescritto, né oralmente che si avvaleva delle prestazioni del dr. Santuccione, ossia di un medico esterno sia alla Guardia di Finanza sia alla Federazione di appartenenza;
3) di avere omesso tale comunicazione obbligatoria perché, avendo letto che Santuccione era indagato dalla magistratura per fatti di doping, aveva temuto che i suoi buoni risultati sportivi fossero associati al doping;
4) di avere ricevuto in regalo la capsula contenente caffeina da un atleta statunitense nel febbraio 2004 – cioè un mese circa dopo l’esclusione della caffeina dalle sostanze vietate – in occasione di un meeting svoltosi in Ucraina;
5) di avere ricevuto dal dr. Santuccione in occasione dell’ultima visita la somministrazione di una iniezione intramuscolare di un prodotto antinfiammatorio (Voltaren o Feldene);
6) di avere indicato nella sua agenda con le lettere A – P – G diversi tipi di allenamento, ma di non essere in grado di spiegare quali;
7) di avere più volte chiesto al dr. Santuccione notizie sulle sostanze dopanti, e in particolare sul THG, ricevendo risposte particolareggiate;
8) di avere ricevuto dal Santuccione il 10 maggio 2006 il consiglio di assumere il GH, come già ricordato;
9) di non avere mai assunto sostanze dopanti, ma, su prescrizione del Santuccione, alcuni farmaci e integratori.
I Carabinieri procedevano all’assunzione della deposizione testimoniale del Cap. della Guardia di Finanza Gabriele Di Paolo, comandante del 1° Nucleo Atleti di cui, come si è detto, Gibilisco faceva parte. Il teste dichiarava che per l’assistenza sanitaria agli atleti era stata stipulata una convenzione con ben quattro medici, di cui due sportivi, un dietologo ed un ortopedico. Precisava che per gli atleti di vertice l’assistenza sanitaria era prioritariamente garantita dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Gli stessi atleti potevano affidarsi a medici di loro scelta e fiducia, ma in tal caso dovevano comunicarlo per iscritto su apposito modulo, cosa che Gibilisco non aveva mai fatto. Né Gibilisco gli aveva mai manifestato richieste o sollecitazioni di carattere medico, che egli avrebbe senz’altro provveduto a soddisfare.
La Procura Antidoping, investita del caso dalla Procura della Repubblica di Roma, procedeva alle indagini di sua competenza. In un primo interrogatorio del 26/06/2007, Gibilisco, dopo avere confermato quanto dichiarato ai Carabinieri, si rifiutava di rilasciare altre dichiarazioni. In un successivo interrogatorio del 5/7/2007, l’atleta dichiarava di non avere avuto a disposizione una struttura medica in seno alla Guardia di Finanza. Dopo il 2004 gli era stato comunicato di rivolgersi in caso di bisogno al dr. Ristarà di Roma. Il dr. Santuccione non gli aveva mai consigliato di assumere sostanze vietate. Nell’agenda sequestratagli aveva annotato alcune sigle, tra cui A, P, G, che indicavano programmi di allenamento secondo schemi che aveva trasmesso all’Avv. Condemi sin dal 2004 per chiarire la sua posizione in seguito al procedimento penale. Depositavaa copia del fax con l’indicazione del programma di allenamento: le sigle predette si riferivano ad alcuni tipi di allenamento che tuttavia non riuscì ad espletare perché infortunato.
Ignorava l’esistenza dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, ritenendosi comunque soddisfatto dell’assistenza medica della Federazione, in particolare per l’aspetto ortopedico. Non aveva mai comunicato al cap. Di Paolo di essersi rivolto al dr. Santuccione né gli aveva mai manifestato di non essere assistito in modo soddisfacente dal punto di vista sanitario. Non era mai stato sottoposto a procedimento disciplinare dalla Guardia di Finanza per tali fatti. Solo nel luglio 2003 aveva appreso dalla stampa che il dr. Santuccione era indagato dall’Autorità Giudiziaria per fatti di doping. Negava, infine, di avere mai fatto ricorso a sostanze o metodi proibiti e affermava di non averne mai avuto l’intenzione.
Per completare il quadro delle dichiarazioni difensive di Gibilisco, va ricordato che, sentito dalla Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL in occasione dell’udienza in data 18/7/2007, l’atleta ha affermato che non conosceva le strutture mediche federali e della Guardia di Finanza e che il dr. Fischetto – medico federale della FIDAL – era contrario all’assunzione di integratori, da lui ritenuti invece necessari dopo l’alllenamento di sei giorni.
La Procura Antidoping provvedeva altresì ad esaminare in data 6/7/2007 il Capitano – nel frattempo divenuto Maggiore – della G.D.F. Gabriele Di Paolo e il dr. Giuseppe Fischetto, medico federale della FIDAL sin dal 1990.
Il Comandante Di Paolo confermava interamente le dichiarazioni rese ai Carabinieri e aggiungeva che Gibilisco era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere omesso di comunicare di essersi affidato alle cure del dr. Santuccione ed aveva subito la sanzione della consegna per sette giorni.
Il dr. Fischetto dichiarava che Gibilisco, come altri atleti di alto livello, aveva sempre avuto ampia assistenza specialistica da parte di medici sportivi, cardiologi e ortopedici convenzionati con la FIDAL nonché di due fisioterapisti. Il Gibilisco non gli aveva mai comunicato che si avvaleva delle cure del dr. Santuccione, informandolo soltanto che sarebbe stato operato al varicocele da un urologo abruzzese consigliatogli da un medico di sua fiducia.
A questo punto è doverosa la precisazione che il GIP presso il Tribunale di Latina in data 29/6/2005 aveva disposto l’archiviazione del processo penale a carico del Gibilisco per violazione dell’art. 9 L. 376/2000, accogliendo le richieste del P.M. e facendone propria la motivazione, secondo cui "gli accertamenti, allo stato, non consentono di sostenere che Gibilisco abbia assunto sostanze dopanti". Con atto del 6 luglio 2007 il Procuratore Antidoping deferiva Giuseppe Gibilisco al competente Organo di Giustizia Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera imputandogli la violazione dell’art. 2.2. del Codice WADA "quanto meno nella specie del tentativo" e chiedendo la sua condanna alla squalifica per due anni. Nell’atto di deferimento si richiamano le risultanze quali in precedenza esposte e in particolare i rapporti con il dr. Carlo Santuccione, gli esiti dell’intercettazione ambientale, le annotazioni sull’agenda di Gibilisco, le menzogne e le contraddizioni dell’indagato nei suoi vari interrogatori.
Con decisione del 18 luglio 2007 la Commissione Giudicante Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera riteneva il Gibilisco responsabile della violazione dell’art. 2.2. del Codice WADA nella fattispecie del tentativo di doping e gli infliggeva la sanzione della squalifica da ogni competizione per anni due.
Il Giudice di primo grado, dopo avere affermato l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale e avere ritenuto non vincolante la decisione di archiviazione del G.I.P. di Latina, si soffermava sul concetto di tentativo di doping quale delineato dal Codice WADA e concludeva che la formula "cercare di usare" una sostanza vietata o un metodo proibito implica un comportamento volontario del soggetto finalizzato ad un certo risultato.
La Commissione Giudicante riteneva provato il tentativo di doping da parte del Gibilisco sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) l’atleta si rivolse al dr. Santuccione ben consapevole che questi era dedito a pratiche dopanti e comunque continuò a frequentarlo anche dopo averlo saputo, a suo dire nel luglio 2003;
2) l’atleta si è più volte contraddetto circa i motivi per i quali si rivolse a Santuccione, pur avendo a disposizione una adeguata assistenza sanitaria sia da parte della GDF sia da parte della Federazione;
3) la dichiarazione resa dal Gibilisco ai NAS nell’interrogatorio del 2004, secondo cui il dr. Santuccione gli aveva consigliato di assumere il GH;
4) la mancata comunicazione al Comando della GDF della sua frequentazione col dr. Santuccione, dimostrativa di consapevolezza della illiceità della stessa frequentazione;
5) le sia pure frammentarie risultanze dell’intercettazione ambientale;
6) le annotazioni sull’agenda di Gibilisco, anche alla luce della deposizione di Giulio Salvatori e delle indicazioni sulla scheda sequestrata a Quagliarello;
7) il comportamento tenuto dall’atleta nella fase istruttoria e il suo mendacio in sede di udienza allorché affermò di non conoscere le strutture sanitarie della Guardia di Finanza e della Federazione.
Avverso tale decisione proponeva appello il Gibilisco. L’appellante richiamava anzitutto la consulenza disposta dal PM di Latina sulla registrazione dell’intercettazione ambientale, nonché la consulenza sulle iscrizioni contenute nell’agenda di Gibilisco e il decreto di archiviazione del GIP di Latina con la relativa richiesta del PM. Assumeva al riguardo che l’ipotesi di tentativo contestata in sede disciplinare non differisce da quella esclusa in sede penale e che il giudizio penale e quello disciplinare sono retti dai medesimi criteri. Nel merito l’appellante sosteneva il difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del tentativo, che, essendo uguali i fatti, doveva essere escluso anche in sede disciplinare come in quello penale.
In particolare, l’appellante sosteneva:
1) l’inaffidabilità e la genericità delle risultanze dell’intercettazione ambientale, da cui può desumersi al massimo la circostanza che Gibilisco abbia assunto informazioni sul doping dal dr. Santuccione;
2) la giustificazione univoca fornita dal Gibilisco in merito al suo rapporto col dr. Santuccione, cioè la necessità della prescrizione di integratori e medicinali leciti;
3) la difformità tra le annotazioni nella scheda di Quagliarello e quelle sull’agenda di Gibilisco, ove non figurano le lettere IG ed L né puntini o cifre;
4) l’inutilizzabilità della deposizione di Salvatori, che avrebbe dovuto essere esaminato come testimone dalla Procura;
5) il fatto che Gibilsco il 15/2/2004, dopo avere gareggiato nel meeting di Donetsk (Ucraina) si sottopose volontariamente al controllo antidoping, risultato negativo. Ciò significa, ad avviso dell’appellante, che Gibilisco non aveva assunto nessuna di quelle sostanze che si sono volute identificare nelle iniziali A. P. G. annotate sulla sua agenda nei giorni 7-14 febbraio 2004. Pertanto, a tutto voler concedere, appare chiara, ad avviso del difensore, la rinuncia di Gibilisco al tentativo di doping, rinuncia che comporta, a norma del Codice WADA, la non punibilità dell’atleta;
6) Gibilisco aveva informato dei suoi problemi fisici il dr. Fischetto, tanto che egli era stato curato dai dottori Combi, Benazzo e Testa. Il dr. Fischetto, comunque, si era sempre rifiutato di prescrivere gli integratori che Gibilisco riteneva necessari;
7) Tutti i controlli antidoping su Gibilisco sono risultati negativi.
Con decisione del 12 settembre 2007, la Commissione di Appello Federale, accogliendo l’impugnazione, annullava la decisione appellata, mandando così assolto il Gibilisco. Il Giudice di secondo grado, dopo aver rilevato che Gibilisco aveva tenuto nel corso del procedimento un comportamento non collaborativo e avere riaffermato l’autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella penale, imperniava tuttavia la motivazione della decisione sulla nozione di tentativo delineata nell’art. 56 Cod. Pen. In tale ottica affermava che gli elementi posti a base della decisione di condanna non sono sufficienti ad integrare gli atti idonei diretti in modo non equivoco al doping, non essendo a ciò sufficiente la frequentazione del Santuccione, che può giustificare solo un semplice sospetto.
A ciò si aggiunga che il Gibilisco, sottoposto a vari controlli antidoping, non era mai risultato positivo e che nessuna sostanza vietata era stata rinvenuta in suo possesso. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questo Giudice la Procura Antidoping, che ha censurato l’assoluzione di Gibilisco sotto tre profili essenziali:
1)
2)
3)
All’udienza di questo Giudice del 26/10/2007, svoltasi alla presenza dell’atleta, dei suoi difensori di fiducia e dei rappresentanti dell’U.P.A., dopo ampia discussione, le parti ribadivano le rispettive posizioni e successivamente veniva deliberato e letto il dispositivo della decisione.
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