La Cassazione boccia il tribunale di Catania: Speziale non ha ucciso Raciti
Sembra proprio che non sia stato il 18enne Antonino Speziale ad uccidere l’ispettore di polizia Filippo Raciti durante gli scontri del 2 febbraio scorso in occasione di Catania-Palermo. E’ quanto emerge dalla sentenza numero 47452 della prima sezione penale della Corte di Cassazione che, anzi, critica in modo piuttosto severo e diretto i criteri probatori che hanno portato ad accusare Speziale dell’omicidio di Raciti. La Cassazione ha così annullato, con rinvio, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di libertà dei minori di Catania nei confronti di Speziale, che all’epoca della morte di Raciti era minorenne.
ORDINANZA PALESEMENTE CONTRADDITTORIA
Nella sua sentenza la Cassazione parla, a proprosito della decisione del Tribunale di libertà dei minori, di un’"ordinanza che incorre in un vizio di palese contraddittorietà" anche perché la decisione del giudice è stata emessa in base ad elementi di indagine non sufficienti. I giudici della Cassazione chiedono quindi una valutazione più approfondita degli elementi raccolti durante le indagini sull'omicidio. L'ordinanza impugnata, secondo la Cassazione, incorre in un vizio di "manifesta illogicità, da un lato criticando come inaffidabili i metodi di indagini e le conclusioni peritali e dall'altro opinando che i risultati conseguiti, pur ritenuti inficiati di vistosi errori metodologici, convalidino l'assunto accusatorio". In pratica il Tribunale di Catania ha dapprima criticato i medoti di indagine sulla morte di Raciti, poi però si è avvalsa dei risultati di quelle stesse indagini per accusare Speziale dell’omicidio del poliziotto.
LE PROVE D'URTO NON CONFERMANO L'IPOTESI DELL'ACCUSA
Logicamente incongrua, secondo la Prima sezione penale della Cassazione, appare la conclusione che "l’esito solo parzialmente positivo di 5 prove d'urto su 14 (le prove tra i lavello presumibilmente usato per uccidere Raciti e il giubbotto) autorizzi la conferma della validità dell'assunto dell'accusa piuttosto che il suo contrario". I giudici hanno ritenuto non adeguatamente motivata anche "l’affermazione che l'individuazione sul giubbotto di Raciti di particelle di carbonato di calcio e silicato di alluminio, ritenute normalmente provenienti da intonaci e rivestimenti murali e rinvenute anche sul sottolavello in sequestro e sul muro da cui é stato sradicato, sia, di per sé, confermativa dell'avvenuto impatto tra questo e il giubbotto indossato dalla vittima avendo il Gip in contrario osservato che questi elementi potrebbero con altrettanta probabilità essere derivati dal lancio, effettuato dai rivoltosi, di sassi e materiali vari contenenti dette particelle".
LA TESTIMONIANZA DI RACITI MORENTE SCAGIONA SPEZIALE
Palesi incongruenze, secondo i giudici, si evidenziano quando, esaminando il quadro indiziario preesistente alla perizia, il tribunale di Catania aveva ritenuto, "attraverso illazioni e congetture, riferibili allo Speziale le indicazioni fornite dal Raciti su un soggetto «alto e grosso, con i capelli un po’ così», laddove si dà contestualmente atto che l'indagato (non si dice se effettivamente alto e grosso) indossava un cappello che nascondeva i capelli".
E' NECESSARIO UN NUOVO ESAME DELLE PROVE
La Cassazione chiede così un nuovo esame da condurre da parte del tribunale in stretta aderenza alle risultanze processuali e limitando i poteri di critica dei dati delle perizie raccolte all'impiego di strumenti logici, "con esclusione del ricorso alla scienza privata del giudice, in materie richiedenti competenze tecniche scientifiche". In pratica la Cassazione, a proposito dell’ordinanza del tribunale catanese, parla di illazioni, congetture e scienza privata del giudice. Una pesante bocciatura nei confronti dell’ipotesi di accusa di omicidio nei confronti di Antonino Speziale, che però dovrà comunque rispondere della partercipazione agli incidenti e alle devastazioni di quella triste sera di febbraio.
20 dicembre 2007