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La Commissione Disciplinare squalifica Caglioni per due anni

DEFERIMENTI PROCURA ANTIDOPING CONI

a carico:

sig. Nicholas Caglioni

Il procedimento.

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 11/02/2007, al termine della gara Messina-Catania, valevole per il campionato di Serie A, è stata riscontrata la positività del calciatore Nicholas Caglioni, tesserato per la Soc. Messina. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di benzoilecgonina e di ecgonina metilestere, metaboliti di cocaina.

Con lettera del 5/6/2007, il Segretario Generale del CONI ha trasmesso a questa Commissione la nota pervenuta in pari data dall’Ufficio di Procura Antidoping del CONI, relativa all’esito delle analisi. Preso atto di tale segnalazione, la Commissione – con decisione pubblicata nel CU n. 270 del 15/03/2007 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Caglioni.

In data 10/05/2007, la Commissione ha disposto, ex art. 15 comma 3 C.G.S., il rinnovo della sospensione in via cautelare, con decisione pubblicata nel CU n. 355.

Con nota del 19/03/2007, il Caglioni faceva pervenire la richiesta di effettuazione delle operazioni di controanalisi, alle quali rinunciava con missiva del 16/04/2007.

In data 16/05/2007, l’Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato, alla presenza dei suoi avvocati, il calciatore in merito alla positività riscontrata. Questi, pur non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal laboratorio, ha sostenuto la propria assoluta inconsapevolezza in ordine all’assunzione della sostanza riscontrata, quasi certamente riconducibile, a suo dire, ad una sigaretta “maneggiata” da uno sconosciuto e a lui dallo stesso offerta già accesa, nel corso di una serata (la domenica precedente l’incontro con il Catania) trascorsa con la propria fidanzata presso la discoteca “La giara” di Taormina. A detta del Caglioni, quindi, si sarebbe trattato di una leggerezza.

L’Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Caglioni agli Organi di giustizia competenti con atto del 4/06/2007, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all’intero fascicolo, dal Segretario Generale della CONI. Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Caglioni ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all’Ufficio di Procura Antidoping del CONI, affermando di non aver commesso, né volontariamente né consapevolmente, l’infrazione contestatagli, nonché, sempre nella stagione 2006-2007, di essere stato sottoposto a circa 8 controlli antidoping, tutti con esito negativo.

In particolare, viene rilevato che, diversamente da quanto riportato nell’atto di deferimento, nel caso di specie troverebbero applicazione le disposizioni contenute nell’art. 10.5.1. ed in subordine quelle di cui all’art. 10.5.2. del vigente Regolamento Antidoping, in quanto, in primo luogo, nessuna condotta colposa o negligente potrebbe essere imputata al deferito e, in ogni caso, l’eventuale colpa o negligenza del Caglioni sarebbe “non significativa”. Il Caglioni quindi avrebbe ampiamente illustrato, spiegato e provato come la sostanza vietata sia entrata nel suo organismo, a sua totale insaputa e senza che lo stesso potesse sapere o sospettare alcunché, neanche esercitando la massima cautela. In via subordinata, il Caglioni sostiene altresì che le proprie attestazioni alla Procura Antidoping connotano come “non significativa” la colpa o la negligenza allo stesso eventualmente addebitabile in relazione alla violazione del Regolamento Antidoping. Nessuna colpa “incauta” sarebbe infatti imputabile al deferito – a detta della difesa – non solo non avendo sospettato ma non potendo in alcun modo sospettare che la sigaretta offerta da uno sconosciuto potesse contenere una sostanza vietata. Infine, la difesa del Caglioni afferma essere scientificamente provato che l’assunzione di cocaina non può avere incidenza alcuna (se non negativa) sulla prestazione sportiva.

Per questi motivi - oltre che per l’assenza di precedenti e per la propria condotta processuale - il deferito ha chiesto il proscioglimento ex art. 10.5.1 del Regolamento in vigore ovvero, in subordine, la riduzione della pena nella misura massima consentita in base all’art. 10.5.2 del Regolamento stesso. Nei termini assegnati dall’atto di deferimento, è pervenuta altresì alla Commissione una memoria difensiva della società Messina, la quale, in via preliminare, afferma la legittimità del proprio intervento nel presente procedimento in quanto titolare di un interesse proprio alla definizione della questione nel modo più favorevole possibile al proprio tesserato Caglioni. Nel merito, la soc. Messina, ribadendo le argomentazioni svolte dalla difesa del deferito, chiede in via principale la non sanzionalibilità della condotta del Caglioni (con archiviazione del procedimento) e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all’atto di deferimento, riassunte in una nota depositata agli atti e consegnata in copia alla difesa del deferito (che nulla ha eccepito) - si è opposto alla richiesta di intervento della soc. Messina ed ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna del Caglioni alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due. E’ comparso altresì il Caglioni, assistito dal proprio difensore, il quale - richiamandosi al contenuto della propria memoria e insistendo nelle istanze istruttorie - ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

In via preliminare, questa Commissione ha rigettato la richiesta di intervento volontario della soc. Messina, con l’ordinanza qui intergralmente riportata:

“La Commissione Disciplinare sull’istanza preliminare della soc. Messina a prendere parte al presente procedimento in quanto titolare di un interesse proprio alla definizione della questione nel modo più favorevole possibile al proprio tesserato Nicholas Caglioni, formulata con memoria del 20 giugno 2007 e ribadita in occasione dell’udienza del 25 giugno 2007; considerato che ai sensi dell’art. 39 CGS è espressamente previsto che la disciplina antidoping è regolata in ogni sua parte in base ad apposito Regolamento cui si fa espresso richiamo; che né il Regolamento CGS né il Regolamento Antidoping contengono norme che legittimano la società di appartenenza a prendere parte al procedimento disciplinare antidoping instaurato nei confronti dell’incolpato; che, invero, laddove il CGS ha voluto prevedere la facoltà di intervento volontario degli interessati, lo ha fatto espressamente, come in tema di illecito sportivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 comma 3 e 37 comma 7, PQM rigetta l’istanza.”

La Commissione rigetta altresì le istanze istruttorie del Caglioni, in quanto irrilevanti (istanza di CTU e, relativamente alla prova testimoniale, i capp. 1 e 2) ovvero attinenti a circostanze non contestate (esiti delle analisi antidoping disposte dal CONI e, nell’ambito della prova per testi, il cap. 3). Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentite le parti, considerato che non vi è alcuna contestazione circa la correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di metaboliti di cocaina (Benzoilecgoninan ed ecgonina metilestere), osserva che il comportamento del Caglioni è sanzionabile, perché integra la violazione dell’art. 2.1 del Regolamento Antidoping adottato dal CONI, oggi in vigore.

Questa Commissione non può che confermare quindi l’orientamento costantemente seguito dagli organi di giustizia sportiva, secondo cui anche la “sola” presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite è considerata una violazione del Regolamento Antidoping. Infatti, la sostanza assunta (cocaina) rientra tra quelle per le quali è disposto il divieto di assunzione, a norma della “Lista delle sostanze e delle pratiche vietate” del CONI, entrata in vigore nel gennaio 2007.

Nel caso specifico, il metabolita della cocaina – sostanza inclusa fra quelle vietate solo “in competizione” – è stato rinvenuto nell’organismo del Caglioni a seguito di un controllo antidoping effettuato “in occasione” di una gara alla quale il Caglioni stesso ha partecipato, configurando tale assunzione come violazione del Regolamento Antidoping. Il dato normativo rende quindi superflua ogni ulteriore indagine in merito agli effetti che si determinano sugli atleti a seguito della assunzione di tale sostanza, nonché alle motivazioni della assunzione.

Accertata pertanto la violazione al Regolamento Antidoping, a questa Commissione non resta che valutare la presenza delle circostanze esimenti o di quelle attenuanti di cui all’art. 10.5 invocate dalla difesa. A tale proposito, va preliminarmente rammentato che l’esclusione o la riduzione delle sanzioni sono ammissibili solo nei casi in cui le circostanze (esimenti o attenuanti) siano realmente eccezionali. A tale riguardo, le prospettazioni difensive non sono in alcun modo idonee ad escludere la responsabilità del Caglioni. Ad avviso della Commissione, nel caso specifico, non sussistono infatti i presupposti per la concessione delle esimenti e delle attenuanti di cui all’art. 10.5. del Regolamento Antidoping oggi in vigore, concernenti l’annullamento o la riduzione della squalifica per circostanze eccezionali. Non l’esimente di cui all’art. 10.5.1., non avendo il deferito provato in alcun modo - nemmeno sulla base di quel grado di probabilità richiesto dall’art. 3.1 del vigente Regolamento Antidoping - di essere esente da colpa o negligenza nell’assunzione della sostanza vietata; non l’attenuante di cui all’art. 10.5.2., non potendo la condotta colposa o negligente del Caglioni - e quindi la sua responsabilità - considerarsi come “non significativa” in riferimento alla violazione commessa.

Va rammentato che, per costante giurisprudenza applicativa della normativa antidoping, gli atleti sono responsabili di ciò che ingeriscono e della condotta delle persone a cui affidano i loro alimenti e le loro bevande; a maggior ragione, essi sono responsabili della condotta di persone sconosciute atta a far loro ingerire, bere o, come nel caso specifico, fumare sostanze di incerta composizione. Non può quindi costituire causa di giustificazione per un calciatore professionista accettare sigarette e/o bevande da sconosciuti senza accertarne l’integrità, la provenienza ed il contenuto, avendo il Caglioni accettato il rischio di assumere qualcosa di anomalo, ricevendo sigarette (peraltro già accese) e bevande provenienti da terzi. Infine, non sussistono i presupposti per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 10.5.3., poiché il semplice fatto che l’incolpato abbia indicato agli organi inquirenti le circostanze che avrebbero portato alla, ancorché asseritamene inconsapevole, assunzione della sostanza vietata non integra quella “collaborazione fattiva” per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine e richiesta, per la riduzione della sanzione, dalla norma regolamentare.

Ebbene, pur considerando la vicenda nel suo insieme unitario, la circostanza che il Caglioni è stato in passato sottoposto a numerosi controlli, tutti con esito negativo e la condotta dell’incolpato nel corso del dibattimento odierno, nonché l’occasionalità del fatto, questa Commissione, anche alla luce dei recenti orientamenti degli organi di giustizia sportiva, ritiene equo quantificare la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Nicholas Caglioni la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni 2 (due) a partire dal 15 marzo 2007, data della sospensione cautelare.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali

_________________________________________

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 GIUGNO 2007

IL PRESIDENTE

Antonio Matarrese


26 giugno 2007


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