Pugno di ferro della Cassazione: il Daspo si applica anche per le trasferte
Pugno di ferro della Cassazione contro i tifosi violenti: quando vengono sottoposti al Daspo, hanno l'obbligo della doppia firma in Questura (30 minuti dopo l'inizio e 30 minuti prima della fine della partita) anche quando la squadra della città è in trasferta. E' quanto affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza 43969 di oggi, ha respinto il ricorso di un tifoso milanista sottoposto al Daspo in seguito a dei tafferugli avvenuti dopo la partita di calcio Milan-Roma, il 14 maggio 2006, fuori dallo stadio Meazza. In particolare, il 26enne era stato accusato per rapina e lesioni personali, per avere, fra l'altro, strappato a un tifoso avversario la sciarpa e un paio di occhiali. In seguito a questi fatti gli era stato vietato di partecipare agli incontri di calcio disputati dal Milan durante tutto il campionato e nelle coppe.
Il Gip del Tribunale di Milano aveva convalidato il provvedimento del questore. Contro questa decisione il ragazzo ha presentato ricorso in Cassazione. I giudici della III sezione penale lo hanno respinto precisando che «è dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o - addirittura in città diverse - ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una in casa e, l'altra, appunto, in trasferta. A ciò va aggiunto - spiega ancora il Collegio di legittimità - che notoriamente gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri: pertanto, anche in tale caso, l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto - dopo aver adempiuto l'obbligo di una sola firma - potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo, anche al termine della partita, a manifestazioni di aggressività».
La Procura generale della Suprema Corte aveva invece sollecitato un annullamento dell'ordinanza di convalida del Daspo emessa dal Gip del Tribunale di Milano. La pubblica accusa di piazza Cavour, nella sua requisitoria scritta aveva osservato, «nel ritenere accoglibile il motivo di doglianza, che, versandosi nell'ambito di misure limitative della libertà personale, il contenuto della misura non può essere unicamente afflittivo e non può rispondere a finalità di mera deterrenza, ma deve essere strumentale ai fini di prevenzione speciale. Pertanto, imporre l'obbligo della doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, appare inutilmente vessatorio e non ha alcuna strumentalità rispetto ai beni da tutelare».
Ma i giudici del Palazzaccio non hanno condiviso questa tesi preferendo la linea dura contro le «frange violente del tifo calcistico» e ha quindi respinto interamente il ricorso dell'ultrà. (A cura di Apcom)
27 novembre 2007